Art. 1 - È costituita, con sede in Catania,un' Associazione denominata "Camera Penale", tra avvocati, procuratori e praticanti procuratori iscritti nell'albo professionale del circondario del Tribunale di Catania e che esercitano il patrocinio penale.
Art. 2 – La Camera Penale ha i seguenti scopi:
- contribuire e mantenere alto il prestigio della classe forense;
- svolgere attiva opera per una migliore e più moderna attuazione della giustizia penale;
- rafforzare i vincoli di solidarietà fra avvocati penalisti;
- mantenere salda e cordiale la collaborazione fra magistrati e avvocati penalisti, al fine di risolvere precipuamente i problemi inerenti al servizio giudiziario penale;
- promuovere iniziative culturali attinenti agli studi giuridici e alla professione forense nel campo penale.
Art. 3 – L'attuazione degli scopi della camera penale è demandata a un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un Presidente, un vice Presidente ,un Segretario , un Tesoriere e tre membri.
Il Presidente ha la rappresentanza della Camera Penale. Il Consiglio Direttivo provvede anche a dirimere tutte le controversie che eventualmente sorgono fra i soci, ove ne sia richiesto, ed interviene a tutela degli interessi professionali degli stessi.
Art. 4 – L'assemblea dei soci è l'organo fondamentale della Camera Penale. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. I soci si si riuniranno in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di Marzo per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo nonché per ogni altra deliberazione di ordinaria amministrazione. L'assemblea verrà convocata ogni due anni per l'elezione del Consiglio direttivo. Tale elezione sarà fatta a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Il giorno della convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sarà stabilito dal Consiglio manifesto, contenente anche l'ordine del giorno, che dovrà essere affisso nei locali del Tribunale e della Pretura di Catania almeno sette giorni prima dell'Assemblea.
L'assemblea si riunirà in via straordinaria:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, o sia necessario a norma del presente statuto;
- quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all'Assemblea. In tal caso la data di convocazione dell'Assemblea non potrà essere fissata dal Consiglio oltre il decimo giorno dalla richiesta, salvo i casi di urgenza.
I lavori delle assemblee dei soci, sia ordinaria che straordinaria, dovranno essere verbalizzati in apposito registro da tenersi a cura del Segretario della Camera Penale e le verbalizzazioni dovranno essere sottoscritte del Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art. 5 - L' Assemblea nominerà in ogni riunione il proprio Presidente il quale a sua volta nominerà un Segretario tra i soci presenti.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di un quarto degli iscritti.
Le deliberazioni che non riguardino persone saranno prese con votazioni per alzata a seduta o a richiesta motivata, a scrutinio segreto.
Entro due mesi dalla scadenza del Consiglio Direttivo, il Segretario fissa la data dell'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio comunicandola con lettera inviata ai singoli soci ed avviso affisso alla bacheca dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro risultino iscritti almeno tre mesi prima dalla data fissata per l'elezione.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
Sono eleggibili tutti gli iscritti alla Camera Penale fatte salve le incompatibilità espressamente previste.
Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto in duplice copia, al segretario del Consiglio Direttivo non oltre venti giorni prima della data delle lezioni, da almeno cinque avvocati con diritto di voto alle precedenti elezioni e contengono , a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità del candidato;
b) il programma che si propone di attuare;
c) le generalità dei candidati per il consiglio direttivo ai quali verranno affidate le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Copia della candidatura è tempestivamente depositata, a cura del Segretario presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catania.
Ogni iscritto alla Camera Penale ha facoltà di esaminarla e di estrarne copia.
Le votazioni per eleggere il Presidente ed il Consiglio sono a scrutinio segreto.
Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.
Le schede, predisposte e vidimate da uno dei componenti il seggio elettorale, contengono i nominativi dei candidati alla carica di Presidente.
Ciascun votante indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente.
Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.
L'elezione del Presidente determina anche quella dei componenti il Consiglio Direttivo indicati a norma dal precedente comma 7 lettera c).
Entro otto giorni dalla proclamazione il Presidente eletto, che all'atto della candidatura non ha indicato tutti i membri del Consiglio Direttivo, ne completerà la composizione per chiamata diretta.
Il nuovo Consiglio si riunirà entro quindici giorni dalla proclamazione del Presidente.
Se nel corso del biennio, per qualsiasi motivo, il numero dei membri del Consiglio Direttivo risultasse inferiore a quello previsto dallo Statuto, il Presidente procede , per chiamata diretta ad integrare la composizione e ad assegnare le cariche sociali vacanti. Per la sostituzione del Presidente si procederà a nuove elezioni.
La carca del Presidente della Camera Penale e la qualità di componente del Consiglio Direttivo sono incompatibili con:
- la carica di Presidente o Consigliere dell'Ordine degli Avvocati;
- cariche di dirigente di associazioni forense anche se locali, il Presidente e i singoli componenti del Consiglio Direttivo non sono eleggibili per più di due volte consecutive.
Articolo così costituito con delibera assembleare del 12.02.2001.
Art. 6 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, ove questa ne ravvisi l'opportunità, saranno comunicate alle Autorità, agli Enti e agli altri organismi interessati alle deliberazioni stesse e potranno anche essere e potranno anche essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico, salvo che riguardino persone.
Art. 7 – Le riunioni del Consiglio Direttivo si riterranno valide se sarà presente la maggioranza dei componenti. Esse dovranno essere presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo da un consigliere Delegato dal Presidente.
Gli iscritti che rivestano cariche negli organismi nazionali dell'Unione Camere Penali Italiane possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deciderà con tanti voti che rappresentino la maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno nonché quando ne sia fatta richiesta formale diretta al Presidente almeno da due componenti. I richiedenti dovranno precisare nella richiesta l'argomento che intendono sia trattato. I lavori del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzati in apposito registro da tenersi a cura del Segretario della Camera Penale e le verbalizzazioni dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Il comma 2 è stato aggiunto con deliberazione assembleare del 12.02.2001
Art. 8 – Possono essere soci della Camera Penale, gli avvocati, i procuratori e i praticanti procuratori praticanti regolarmente iscritti negli albi professionali del circondatario del Tribunale di Catania che, trovandosi nelle condizioni di cui all'Art.1, ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'accettazione.
Art. 9 - La quota sociale annua sarà fissata dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e dovrà essere corrisposta anticipatamente.
Art. 10 – Cesserà di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Consiglio Direttivo:
- il socio che darà le dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- il socio che, dopo due anni consecutivi, ometterà di pagare la quota sociale;
- il socio che, con provvedimento definitivo degli Organi professionali, sia stato radiato o cancellato dagli albi professionali. La sospensione dagli albi professionali comporta la sospensione della qualità di socio per uguale periodo di tempo.
In ogni caso il socio che sia stato colpito da provvedimento disciplinare, di qualsiasi specie, sarà in eleggibile alle cariche sociali. La ineleggibilità è limitata ad un periodo di anno uno nel caso sia stata inflitta l'ammonizione o la censura.
Al socio che compia azioni in contrasto con gli scopi della Camera Penale, il Consiglio Direttivo potrà infliggere il richiamo, la deplorazione scritta o nei casi più gravi, l'espulsione, segnalando le decisioni motivate al competente Consiglio dell'Ordine, sempre che il fatto abbia attinenza con la legge professionale.
In nessun caso potranno essere inflitti il richiamo, la deplorazione o l'espulsione se al socio non sia stato preventivamente contestato l'addebito o se non gli sia stata consentito di difendersi, personalmente o con l'assistenza di altro socio da esso delegato, oralmente o per iscritto, di fronte al Consiglio.
Il socio avrà in ogni caso il diritto di appellarsi al Collegio dei Probiviri che dovrà riunire i componenti entro dieci giorni dalla richiesta.
Il Consiglio dei Probiviri è eletto dai soci contemporaneamente alla elezione del Consiglio Direttivo e rimane in carica per un biennio; esso sarà composto da cinque membri che siano iscritti all'albo degli Avvocati da almeno dieci anni.
Il socio espulso, trascorsi due anni dal provvedimento definitivo , può demandare la riammissione all'Assemblea.
Art. 11 – La Camera Penale, che è apolitica, può, su deliberazioni del Consiglio Direttivo, aderire ad associazioni affini di carattere nazionale o internazionale.
La Camera Penale ha facoltà di ricevere donazioni, eredità e contributi.
Art. 12 – il Consiglio Direttivo potrà compilare norme e regolamenti interni, in attuazione del presente Statuto.
Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazione assembleare del 12.02.201